Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing calculation and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Christian Andres Sigillo inadmissible, finding the lower court's sentencing calculation correct and well-motivated. The appellant argued for a different penalty reduction, but the appellate court properly applied statutory reductions and increases to arrive at one year and six months of imprisonment. Consequently, the court rejected the claim of motivational defects and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 81 c.p.: An appeal challenging a criminal sentence on grounds of motivational defects is inadmissible if the first instance court correctly quantified the penalty according to the explicit calculations in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGILLO CHRISTIAN ANDRES nato a ROMA il 03/11/1998 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Christian Andres Sigillo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, è inammissibile essendo manifestamente infondato, avendo la Corte di merito correttamente quantificato la pena, riducendola a un anno di reclusione - ferma restando la pena pecuniaria di 3.000 euro di multa - secondo il computo esplicitato a p. 3 della sentenza impugnata, ossia: pena base un anno e nove mesi, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a 1 anno e due mesi, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. a un anno e sei mesi, ridotta di un terzo per il rito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.