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Ordinanza — n. 36641/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36641/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODZSA EMILIA (CUI 056ZIMR) nato il 17/03/1970 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Godzsa Emilia, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 8-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della errata qualificazione giuridica dei fatti, nei quali i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l'ipotesi del tentativo, con conseguente riduzione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 4 e 8-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della errata qualificazione giuridica dei fatti, nei quali i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l'ipotesi del tentativo, con conseguente riduzione della pena.

Parole chiave

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reato mancato delitto preterintenzionale circostanza attenuante reato continuato delitto scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODZSA EMILIA (CUI 056ZIMR) nato il 17/03/1970 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Godzsa Emilia, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 8-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della errata qualificazione giuridica dei fatti, nei quali i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l'ipotesi del tentativo, con conseguente riduzione della pena.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda quanto riportato a pag. 3 della sentenza, in cui si evidenzia con argomentazioni corrette in diritto che il bene sottratto è entrato nella disponibilità dell'imputata, sia pure per breve tempo).

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il