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Ordinanza — n. 36636/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36636/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUARDI MATTIA nato a LODI il 03/06/1980 avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIdatoy6ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Suardi Mattia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36636/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedura semplificata ammende per infrazione procedurale complessità della procedura censure procedurali ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUARDI MATTIA nato a LODI il 03/06/1980 avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIdatoy6ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Suardi Mattia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione, non avendo il giudice esercitato il potere-dovere di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti di legge. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione; considerato che il patto raggiunto tra le parti non prevedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che, in base ad orientamento consolidato di questa Corte, dal quale il collegio non intende discostarsi, in tema di patteggiamento la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019, PG c/Demian, Rv. 277610:"In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio").

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consigli