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Ordinanza — n. 36634/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36634/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILANI KAMAL CUI 03PFSYZ nato il 02/11/1990 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Hilani Kamal a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, sostenendo la destinata all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 36634/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, sostenendo la destinata all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa infrazione qualificata LStup scemata imputabilità traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILANI KAMAL CUI 03PFSYZ nato il 02/11/1990 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Hilani Kamal a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, sostenendo la destinata all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico -giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo il quantitativo detenuto, la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente, le modalità di detenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere es