Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36632/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36632/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAN ZHONGYI (CUI: 023I6EH) nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Shan Zhongyi. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36632/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

Parole chiave

Generato dall'IA
pentito circostanza attenuante tentato furto recidiva nell'infrazione favoreggiamento ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAN ZHONGYI (CUI: 023I6EH) nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Shan Zhongyi. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale, oltre ad essere gravato da altri precedenti, ha commesso il fatto mentre era sottoposto a custodia cautelare. Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensor