Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for drug possession, citing lack of personal use evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the application of the drug possession law and the denial of mitigating circumstances. The defense argued that the lower court erred by failing to recognize personal use of seized substances and by not granting generic mitigating factors. The court ruled that these arguments merely repeated unsuccessful appellate points and improperly invaded the exclusive competence of the Court of Appeal to evaluate facts and evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e 5, D.P.R. 309/1990; Art. 60 c.p.: The Supreme Court dismisses appeals based on alleged errors in fact-finding or the denial of generic mitigating circumstances when the lower court's reasoning is sound, logically consistent, and based on positive evidence absent in the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICUCCI FRANCESCO nato a SARNO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Micucci Francesco. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, riportando il contenuto dell'atto di appello, lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, posto che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere nei fatti la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente caduta in sequestro;
2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo ed al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con argomentazioni logiche e corrette in punto di diritto;
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024