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Ordinanza — n. 36625/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty determination under art. 599-bis code of criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the penalty determination did not fall within the admissible grounds for review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court lacked motivation for the sanction, but the court held that grievances about the specific penalty amount or lack of motivation are excluded from cassation review in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; In appeals for settlement agreements, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent content of the judgment, while complaints about the penalty determination or lack of motivation are inadmissible as they do not constitute illegality of the sanction.

Parole chiave

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Article 599-bis Criminal Procedure Code Settlement Agreement Appeal Penalty Determination Cassation Admissibility Lack of Motivation Fine Fund Payment proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRETTA ANDREA nato a CATANIA il 14/10/1992 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; <42( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Calabretta Andrea, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo il difetto di motivazione della sentenza sul punto. Rilevato che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che il motivo dedotto non rientra nelle ipotesi per le quali è consentita l'impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024