Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36620/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36620/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI MOHAMED nato il 21/02/1989 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dahmouni Mohamed, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena aggravamento della pena assistenza riabilitativa sanzioni penali commisurazione della pena minorile attitudine all'integrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI MOHAMED nato il 21/02/1989 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dahmouni Mohamed, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da altro precedente e la gravità del fatto per le modalità di accadimento.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere esten