Ordinanza — n. 36620/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI MOHAMED nato il 21/02/1989 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dahmouni Mohamed, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI MOHAMED nato il 21/02/1989 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dahmouni Mohamed, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da altro precedente e la gravità del fatto per le modalità di accadimento.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere esten