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Ordinanza — n. 36619/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36619/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIOLO GIUSEPPINA nato a POGGIARDO il 18/09/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ciriolo Giuseppina, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. 309/90 . Rilevato che, a motivi di ricorso, la ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36619/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 80 d.P.R. 309/90 . Rilevato che, a motivi di ricorso, la ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali aggravamento della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIOLO GIUSEPPINA nato a POGGIARDO il 18/09/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ciriolo Giuseppina, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. 309/90 . Rilevato che, a motivi di ricorso, la ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il più benevolo trattamento invocato. considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Co