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Ordinanza — n. 36618/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36618/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDFI ACHREF nato il 02/12/1992 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avy.i&errti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Hedfi Achref, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del quantum della pena irrogata, corrispondente a quella oggetto dell'accordo.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36618/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del quantum della pena irrogata, corrispondente a quella oggetto dell'accordo.

Parole chiave

Generato dall'IA
lacune probatorie motivi di cassazione violazione del principio di celerità censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate prova facilitata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDFI ACHREF nato il 02/12/1992 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avy.i&errti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Hedfi Achref, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del quantum della pena irrogata, corrispondente a quella oggetto dell'accordo.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estens