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Ordinanza — n. 36614/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36614/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASAR LASSAAD nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nasar Lassaad, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione della sentenza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36614/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione della sentenza.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi giustificato motivo per il mancato uso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASAR LASSAAD nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nasar Lassaad, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione della sentenza.

Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare Considerato che la sentenza di merito impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I