Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to reclassify the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Greco Mirko inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a reclassification of the crime under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, claiming the lower court erred in its legal application. The court rejected this, noting that the appellate judgment was fully motivated and that the evidence of professional drug trafficking precluded the 'minimal offensiveness' exception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 309/90; The appeal must present new grounds or a clear error in the lower court's reasoning; if the facts already demonstrate professional drug trafficking incompatible with minimal offensiveness, the appellate court's refusal to reclassify the offense is correct and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MIRKO nato a GELA il 21/10/1988 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Greco Mirko, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (elevato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, da cui erano ricavabili 2341 dosi medie singole; modalità di detenzione; possesso di un bilancino di precisione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore