Italian court dismisses appeal against plea bargain due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the alleged lack of motivation did not fall within the specific statutory grounds for review. The defense argued the lower court failed to adequately explain its reasoning, but the court noted the original judgment explicitly cited the relevant article to exclude such grounds. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific statutory grounds; generic complaints regarding motivation are inadmissible and must be declared de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGIULLI FRANCESCO nato a TARANTO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato ay.3.456—alre-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'Angiulli Francesco a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il motivo dedotto, nel quale genericamente la difesa lamenta mancanza di adeguata motivazione nella sentenza impugnata, non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che, comunque, la censura risulta palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste; si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini in atti conducenti ai fini della pronuncia resa ed è valutata la congruità dell'entità della pena oggetto di accordo tra le parti.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estens