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Ordinanza — n. 36606/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and excessive severity of penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by De La Rosa Fabian Mario Melvin inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for insufficient evidence and excessive sentencing, but the court ruled that these claims fall outside the limited grounds for cassation review. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's factual findings and sentencing decisions were supported by adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not fall within the closed list of grounds for review, specifically excluding challenges to the factual evaluation of evidence or the discretion of the trial court in sentencing.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal numerus clausus of grounds factual evaluation review sentencing discretion implied motivation attenuazione della pena scemata imputabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
dl. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LA ROSA FABIAN MARIO MELVIN nato il 16/09/1984 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da De La Rosa Fabian Mario Melvin a mezzo del difensore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, insufficienza della motivazione, contraddittorietà e insufficienza degli elementi di prova a carico dell'imputato;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza della motivazione in ordine all'eccessiva severità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo, dopo attenta analisi, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, ritenute correttamente utilizzabili.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata e posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio invocato. Considerato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;

Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), quando la pena sia stata determinata in misura inferiore alla misura media edittale. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che la motivazione è immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024