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Ordinanza — n. 36603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appeal concerns fact-finding and sentencing discretion within appellate jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's arguments regarding fact reconstruction and sentencing fall exclusively within the appellate court's competence. The defense argued for a different factual assessment and sentencing, but the appellate court provided sufficient motivation based on correct inference criteria and the defendant's negative personality. The court ruled that the lower court's decision respected prevailing case law on generic mitigating circumstances, requiring only an indication of relevant elements rather than a detailed evaluation of every defense point.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the reconstruction of facts or the determination of the penalty are inadmissible as they concern the exclusive competence of the court of appeal, provided the lower court's reasoning is free from logical defects and based on shared experience.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appellate court competence fact reconstruction review sentencing discretion generic mitigating circumstances economicità del trattamento attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA SALVATORE nato a CATANIA il 22/07/1967 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Bella Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del fatto, la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza. Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso