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Ordinanza — n. 36600/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36600/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDO' LUCA nato a MILANO il 07/08/1981 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Condò Luca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36600/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Parole chiave

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momento del reato alibi denuncia spontanea testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento prove tardive

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDO' LUCA nato a MILANO il 07/08/1981 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Condò Luca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Considerato che le deduzioni sviluppate, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P sid