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Ordinanza — n. 36599/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Foum Abdsamad inadmissible without examining its merits. The defendant argued the lower court lacked motivation regarding potential immediate acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such defenses are not admissible grounds for challenging a plea bargain sentence and that the lower court correctly cited Article 129 to exclude them.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds; defenses regarding immediate acquittal are excluded, and inadmissibility must be declared de plano without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal immediate acquittal admissible grounds de plano decision Code of Criminal Procedure motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUM ABDSAMAD nato il 01/07/1999 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdatyvist—gie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; iRt( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Foum Abdsamad, nel quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione della sentenza, anche in relazione alla ricorrenza di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze conducenti ai fini della pronuncia resa (nella specie ammissione degli addebiti da parte dell'imputato). Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso