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Ordinanza — n. 36598/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36598/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNERI GIOVANNI nato a ACI CASTELLO il 21/09/1968 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Gianneri Giovanni, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. Considerato che il motivo attinente al quantum della pena è inammissibile, non riguardandola doglianza profili contenenti la pena illegale [in termini, cfr.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36598/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. Considerato che il motivo attinente al quantum della pena è inammissibile, non riguardandola doglianza profili contenenti la pena illegale [in termini, cfr.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali pena sproporzionata formazione di una pena complessiva attenuazione della pena attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNERI GIOVANNI nato a ACI CASTELLO il 21/09/1968 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Gianneri Giovanni, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. Considerato che il motivo attinente al quantum della pena è inammissibile, non riguardandola doglianza profili contenenti la pena illegale [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consigliere