Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific factual allegations lacking legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense challenged the lower court's finding of criminal responsibility but offered only generic criticisms without specific legal or factual arguments. The court ruled that appeals must cite precise grounds under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, which were absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request; generic or unspecified allegations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOBRERO PAOLO nato a TORINO il 13/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sobrero Paolo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Rilevato che la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità, rappresentando che la Corte di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Psi1e