Ordinanza — n. 36595/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANI AZZEDINE nato il 10/05/1982 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Janani Azzedine ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17 cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36595/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANI AZZEDINE nato il 10/05/1982 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Janani Azzedine ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17 cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:
1. Violazione o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
2. Violazione o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ha evidenziato come l'imputato non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti ed essendo del tutto carente dagli atti la evidenza di elementi sintomatici di resipiscenza Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr