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Ordinanza — n. 36594/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for drug possession as inadmissible due to lack of appellate review and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Gebre Mario and Santoro Miriana inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for violations of procedural rules, insufficient evidence, and improper sentencing regarding hashish possession. The court rejected these claims because the appeals focused on factual evaluation reserved for the appellate court and raised issues not properly presented during the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 73, 80 d.P.R. 309/90: Appeals challenging the factual reconstruction and evidence assessment of criminal liability are inadmissible in cassation, and new aggravating circumstances must have been raised in the appeal stage.

Parole chiave

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drug possession hashish trafficking inadmissible appeal procedural violation sentencing review appellate jurisdiction criminal liability errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 192 cod.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al reato nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90;
Art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/90
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al reato nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GEBRE MARIO nato a SALERNO il 14/06/1996 SANTORO MIRIANA nato a SALERNO il 02/06/1998 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Gebre Mario e Santoro Miriana, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 e 80, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere rispettivamente acquistato anche al fine di cedere a terzi (così Gebre) e detenuto a fini di cessione (così Santoro) sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di grammi 176,47, che veniva introdotta dalla Santoro nella casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi dove il Gebre era detenuto. Rilevato che i difensori lamentano quanto segue. Per Gebre Mario:

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in considerazione delle rilevanti contraddizioni che riguarderebbero le esigue fonti di prova utilizzate e non correttamente valutate nei giudizi di merito; responsabilità per il reato contestato fondato su prove insufficienti ed erroneamente valutate.

2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al reato nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90;

3. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/90 con conseguente erroneo aumento della pena in conseguenza del riconoscimento dell'aggravante. Santoro Miriana:

1. Inosservanza applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità e travisamento della prova. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa per entrambi i ricorrenti. Considerato che le censure elevate dai ricorrenti con riferimento all'affermazione di penale responsabilità (motivi primo e secondo proposti da Gebre Mario, motivo secondo proposto da Santoro Miriana), dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo primo del ricorso di Santoro Miriana) sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di manifestazioni di resipiscenza. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso proposto da Gebre Mario, che la questione riguardante la mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/90 non è stata devoluta alla cognizione della Corte d'appello. Considerato che, in base a quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi in questo caso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugl