Ordinanza — n. 36592/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI ABDESSATAR (CUI 043E1QD) nato il 05/06/1993 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Talbi Abdessatar, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 108,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36592/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI ABDESSATAR (CUI 043E1QD) nato il 05/06/1993 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Talbi Abdessatar, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 108,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il