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Ordinanza — n. 36591/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Illogicità della motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione dell'hashish sulla base di una serie di elementi (rilavante quantitativo della sostanza, diversa qualità delle sostanze detenute, possesso di due bilancini di precisione, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione offerta dalla Corte di merito non presenta i connotati della manifesta illogicità e contraddittorietà denunciati dalla difesa, non potendo escludersi che nella contestuale detenzione di quantitativi diversi di sostanze stupefacenti di qualità non omogenea il giudice riconosca che una delle violazioni registrate sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (così, in motivazione Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia proporzionalità della pena misura sostitutiva della detenzione falsificazione dei pesi e delle misure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIEGGI GIANNI nato a BOIANO il 04/04/1969 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lieggi Gianni, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2. Illogicità della motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione dell'hashish sulla base di una serie di elementi (rilavante quantitativo della sostanza, diversa qualità delle sostanze detenute, possesso di due bilancini di precisione, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione offerta dalla Corte di merito non presenta i connotati della manifesta illogicità e contraddittorietà denunciati dalla difesa, non potendo escludersi che nella contestuale detenzione di quantitativi diversi di sostanze stupefacenti di qualità non omogenea il giudice riconosca che una delle violazioni registrate sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (così, in motivazione Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso