Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain verdict inadmissible because the defendant's arguments regarding immediate acquittal grounds did not fall within the specific statutory exceptions for such appeals. The defense claimed the lower court failed to address potential acquittal reasons under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted these reasons were explicitly excluded in the original sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected de plano without a full examination of the merits, as the statutory framework limits admissible grounds to specific categories like legal qualification errors or procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds; if the appeal cites grounds outside these exceptions, the court must declare it inadmissible without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGNANI VITO nato a MARSALA il 19/08/1980 avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avy4s6à1-1e—parti; uditi la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Grignani Vito, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione a plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2024 Il Consi