Cassation annuls conviction for aggravated theft due to missing private prosecution and prescription of minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction without remand for two distinct legal defects. The defendant argued for acquittal based on procedural errors, but the Court found the aggravated theft charge unprosecutable due to the absence of a required private prosecution (querela) following a 2022 legislative reform. Additionally, the Court declared the minor contravention charge extinguished by the passage of the five-year prescription period. Consequently, the entire judgment was voided because the prosecution could not legally proceed on either count.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 707 cod. pen.; Art. 336, 337 cod. proc. pen.; The crime of aggravated theft with violence is prosecutable only upon private prosecution unless specific exceptions apply; if the victim does not file a complaint within the statutory period, the action is declared inadmissible. Furthermore, offenses subject to a five-year prescription period are extinguished by law if that term has elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDILLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1971 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Ritenuto in fatto 1. Cardillo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 30/6/2023, di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Messina con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625, Comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. (capo B), fatti commessi il 29/7/2016.
2. A motivi di ricorso la difesa dell'imputato lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 336, 337 cod. proc. pen., 624, 625 cod. pen., invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela in relazione a detto reato; II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata va annullata per difetto di querela quanto al reato di furto aggravato con violenza sulle cose sub capo A) della rubrica. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dalla denuncia allegata al ricorso, si evince come la persona offesa non abbia manifestato la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà costituendosi parte civile (cfr.
Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). E' condivisibile quanto recentemente affermato da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.
Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata". Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.
2. Si osserva ulteriormente come la contravvenzione ascritta al ricorrente al capo B) della rubrica sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione sopra indicata. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla contravvenzione di cui al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela quanto al capo A. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo B per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Co