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Ordinanza — n. 36517/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on criminal continuity and probation revocation due to lack of specific criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Roberto Canali's cassation appeal inadmissible, rejecting his request to recognize criminal continuity between two 2010 offenses and to revoke prior probation sentences. The defense argued for a unified criminal design and alleged procedural errors regarding probation violations, but the Court found no specific evidence of a single criminal plan beyond mere chronological proximity. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments concerned the merits of the case rather than legal errors, violating the principle that cassation reviews only legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011: Criminal continuity requires proof of a unified criminal design preceding the first offense, not merely chronological proximity or similar legal titles; probation revocation applies only to specific violations of residence rules, not generic behavioral obligations.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design probation revocation cassation inadmissibility specific criminal intent tentata estorsione reiterazione di reati penali coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.
Art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011
Ritenuto del pari inammissibile per manifesta infondatezza anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa si duole della mancata revoca delle due sentenze, in ricorso specificate, emesse nei confronti del Canali per il reato di cui all'art. 75, d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò
Osservato che il G.E., richiamate la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 25 del 2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1978 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto Canali ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Letta la memoria telematicamente depositata con la quale la difesa chiede di rivalutare il giudizio di inammissibilità ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il Canali si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le due sentenze in ricorso specificate (una relativa ad una tentata estorsione aggravata commessa nel marzo 2010, l'altra una rapina aggravata commessa nel settembre 2010), è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i due reati indicati nell'istanza del ricorrente. Considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato.

Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.

Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, intervenute ad una distanza di mesi l'una dall'altra, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

Ritenuto del pari inammissibile per manifesta infondatezza anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa si duole della mancata revoca delle due sentenze, in ricorso specificate, emesse nei confronti del Canali per il reato di cui all'art. 75, d. Igs. 159 del 2011. Osservato che il G.E., richiamate la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 2019 secondo la quale l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche), ha poi correttamente osservato, con argomentazione in fatto non oggetto di censure e contestazioni, che entrambe le condanne oggetto della richiesta di revoca sono intervenute non per violazioni della generica prescrizione di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" ma per la / violazione specifica che imponeva al Canali di rincasare in orario notturno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell