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Ordinanza — n. 36515/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after procedural reform. The court ruled the appeal inadmissible because the applicant filed it personally after the new law took effect, violating the requirement for a lawyer. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros. The decision emphasizes strict adherence to the new procedural rules regarding who may file appeals. The court rejected the personal filing as a violation of the specific article governing this type of appeal. This case highlights the importance of legal representation in post-reform criminal proceedings. The ruling serves as a warning against bypassing mandatory procedural requirements. The outcome was a dismissal of the appeal with financial penalties for the non-compliant filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed it personally after the new procedural law took effect. The applicant, Giuseppe Coluccio, challenged a surveillance court decision regarding his correspondence authorization without legal representation. The court ruled that personal filing violates the specific article governing appeals under the new law, rendering the appeal inadmissible. As a result, the applicant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the applicant after the entry into force of the novella is inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing personal filing procedural reform criminal appeal inadmissible appeal court costs legal representation difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/04/1966 avverso il decreto del 07/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA--crar5—aAso alle ti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in materia di corrispondenza (autorizzazione utilizzo posta elettronica) avanzato da Giuseppe Coluccio.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente Giuseppe Coluccio.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iF ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso