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Ordinanza — n. 36514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Maccarrone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Maccarrone challenged the lower court's refusal of early release, arguing violations regarding his conduct and reintegration efforts between 2015 and 2022. The court rejected these claims because they merely reproduced factual grievances already adequately addressed and dismissed by the Tribunal of Surveillance in L'Aquila without legal error.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 54 ord. Pen.: Appeals based solely on mere factual complaints that do not allege specific legal violations or new evidence are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints early release refusal mafia affiliation procedural costs persecuzioni politiche anteriori allontanamento malgrado rischio di persecuzione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 54 ord. Pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE PIETRO nato a CATANIA il 10/09/1969 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pietro Maccarrone, ed ulteriormente argomentate in seno alla memoria difensiva telematicamente depositata, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara — in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/07/2015 al 12/01/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono me'ramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia come, sulla base dei numerosi atti acquisiti nel cofro dell'istruttoria, non potesse dirsi integrato il requisito della meritevolezza della condotta e dell'adesione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 54 ord. Pen., avendo il Maccarrone mantenuto i contatti con l'associazione mafiosa in relazione alla quale ha subito condanna, come comprovato dai contatti epistolari intrattenuti con altri membri del clan sino al 2023 e dalla ricezione di costanti rimesse di denaro da parte della moglie, come lui disoccupata, del tutto ingiustificate, e sproporzionate alla capacità patrimoniale del nucleo familiare.

Con motivazione affatto illogica e non incisa, se non genericamente dal ricorso, il Tribunale concludeva come il mantenimento economico fosse chiaro sintomo della affiliazione mafiosa del condannato, e che essa risultava non soltanto dei prospetti trasmessi dalle case circondariali, ma anche dalla recentissima dichiarazione di un collaboratore di giustizia, che, nel 2020, aveva dichiarato che il Maccarrone era tra i soggetti stipendiati dal clan. Osservato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle e a chiedere una diversa valutazione delle circostanze fattuali emerse nei termini sopra specificati.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. C