Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed grievances and reargued facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely complaints on facts already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued that the subjective element of the crime and the exemption under Article 131 bis of the Penal Code were not properly recognized. The court rejected these claims as they constituted non-allowed criticisms and repetitive arguments regarding the defendant's possession of tools and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on mere complaints on facts or repetitive arguments regarding issues already decided by the court of first instance must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOKANOVIC ROBERTO nato a UMAGO( CROAZIA) il 28/05/1963 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; letta la comunicazione del difensore in data 15/6/2018 di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che la procedura ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'udienza camerale non sia partecipata, con possibilità di un contraddittorio solo cartolare a mezzo di memorie delle parti sicchè la dichiarazione di astensione comunicata dal difensore è insuscettibile di determinare il differimento della trattazione.
2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la Pronuncia con cui il Tribunale di Trieste aveva ritenuto Roberto Milokanovic colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che, con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione on relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.
4. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 4.1. Con i primi due motivi vengono dedotte critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, invero, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato, essendosi adeguatamente argomentato, con discorso privo di mende e di manifesta illogicità, come il pacifico possesso di una roncola e forbici appuntite nel cuore della notte non potesse ritenersi giustificato dalle attività agricole cui l'imputato era edito. 4.2.
Anche le ulteriori doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterative di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettassero nel caso di specie gli elementi oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell'ipotesi ex art. 131 bis cod. pen., trattandosi di arnesi di rilevanti dimensioni e considerati i diversi precedenti di cui l'imputato è gravato.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme