Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for prefiguring retrial and rejects leniency claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Guadagni inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for the crime of carrying a weapon, arguing for a new evaluation of evidence and the application of leniency provisions. The court rejected these arguments, stating that the first ground sought a prefigurative retrial outside the scope of cassation review, while the second and third grounds were already adequately addressed by the trial judges regarding the isolated context and the defendant's prior record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation court cannot prefigure a new evaluation of evidence or apply leniency provisions if the lower court's reasoning is adequate and non-contradictory, as such acts fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal prefigurative retrial leniency provisions carrying a weapon cassation review scope gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 4, n. 110 of the Law of 1975
Ritenuto che Tommaso Guadagni, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Recent precedent for a crime of the same kind reported by the defendant
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNI TOMMASO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 11/01/1950 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; • RILEVATO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Tommaso Guadagni, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l'azione era stata posta in essere (zona isolata ), ed alla tipologia del coltello (a serramanico); ritenuto, quanto infine al terzo motivo, che nella sentenza impugnata è stato spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che non poteva essere configurata l'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione delle modalità del fatto e del recente precedente per reato della stessa indole riportato dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così