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Ordinanza — n. 36508/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36508/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal ~ffla£— 3:TEi dT -(1-2 1115 Zz- riqualificato il reato ascritto a Marco Castellani ai sensi dell'art. 75 comma 1 d. Igs. n. 159 del 2011, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi 2 di arresto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 1 d. Igs. n. 159 del 2011, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi 2 di arresto.

Parole chiave

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detenzione eccessiva superamento del visto sanzioni penali revoca della sospensione condizionale restrizione di libertà carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANI MARCO nato a BIELLA il 26/08/1992 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal ~ffla£— 3:TEi dT -(1-2 1115 Zz- riqualificato il reato ascritto a Marco Castellani ai sensi dell'art. 75 comma 1 d. Igs. n. 159 del 2011, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi 2 di arresto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo nuovo, non dedotto in sede di merito, con i motivi di appello: non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis