Ordinanza — n. 36504/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da Emanuele Gallaro. Ricorre personalmente Emanuele Gallaro, chiedendo di rivalutare l'istanza, accogliendola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLARO EMANUELE nato a SIRACUSA il 29/02/1996 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAiffEto avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; a
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da Emanuele Gallaro.
2. Ricorre personalmente Emanuele Gallaro, chiedendo di rivalutare l'istanza, accogliendola.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis