Italian Supreme Court dismisses appeal for parole suspension due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andrea Baglivo's appeal against the Milan Supervision Tribunal's order inadmissible. Baglivo personally filed the request to suspend his sentence under specific articles, but the court found he lacked standing because the appeal was filed personally after the new procedural law took effect. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered Baglivo to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a defendant against a measure issued under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIVO ANDREA nato a BRINDISI il 30/11/1965 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOi dato avviso alle pi-r—ti\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di differimento pena ex artt. 147 cod. pen., 47 ter comma 1 ter ord. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzato da Andrea Baglivo.
2. Ricorre personalmente Andrea Baglivo, riservando i motivi da parte del difensore; motivi che non risultano essere stati depositati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso