Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36500/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined grounds regarding lack of minor offensiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code due to the lack of 'particular minor offensiveness' of the crime. The court ruled that the territorial judges had already sufficiently addressed this issue by noting the crime's duration and distance from the defendant's residence, making the appeal a mere expression of dissent rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already fully examined by the court of first instance without identifying specific new aspects of the decision to criticize.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility particular minor offensiveness reiterative appeal Article 131-bis Penal Code court costs and fine caso di rigore gravità della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 131-bis cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGLIONE ALESSANDRO nato a MILANO il 13/03/1981 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; f LA RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia il 23/03/2023, con la quale Alessandro Triglione veniva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); la Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolare tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabile offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto (viOlazione, protrattasi per alcune ore e in un territorio distante non pochi chilometri dalla residenza dell'imputato): il ricorso, peraltro, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma esprime mero dissenso rispetto alla decisione adottata, invitando ad una rivalutazione non consentita dei presupposti per il riconoscimento dell'invocata esimente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co