Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pablo Augustin Liccione's appeal inadmissible because he filed it personally after the new procedural rules took effect. The lower court had previously rejected his request for home detention under Articles 146 and 147 of the Criminal Code. The court ruled that filing personally violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a decision rendered under new procedural rules is inadmissible for lack of standing, triggering liability for court costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIONE PABLO AUGUSTIN nato il 23/04/1988 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA'dato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; i t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto l'istanza di differimento pena ex artt. 146, 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzato da Pablo Augustin Liccione.
2. Ricorre personalmente Pablo Augustin Liccione, chiedendo di rivalutare l'stanza e di accoglierla.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il