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Ordinanza — n. 36492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guido Marini's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Marini challenged a lower court's refusal to recognize a unitary criminal intent across two judgments separated by nine years. The court ruled the arguments were manifestly unfounded because the nine-year gap logically precludes a single preventive idea, aligning with established case law on temporal criteria for unitary intent.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: When the temporal distance between criminal acts is considerable, the absence of a unitary criminal intent is not illogical, and appeals challenging this finding based on such gaps are manifestly unfounded.

Parole chiave

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unitary criminal intent temporal distance criteria manifestly unfounded appeal inadmissible cassation preventive idea existence durata dell'infrazione riduzione della pena abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI GUIDO nato a ROMA il 29/07/1975 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Guido Marini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni (lesioni e minacce, e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni), il lasso temporale intercorso tra i fatti (nove anni) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci