Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation for criminal conviction due to factual error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferringo Nunzio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's decision lacked proper motivation regarding his criminal liability, but the Court found this ground legally impermissible in cassation proceedings. The court ruled that it cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, limiting its review to logical coherence rather than factual accuracy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 635 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, limiting its review to the logical coherence of the argumentation rather than the factual accuracy of the findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINGO NUNZIO, nato a Giussano il 22/02/1970 avverso la sentenza del 20/12/2023 del Tribunale di Monza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferringo Nunzio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art.635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie, il suddetto motivo è comunque manifestamente infondato, in quanto, a fronte di una censura che formalmente contesta vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, invero, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, lamentando una erronea scelta del materiale probatorio o tendendone a prospettare un diverso giudizio di rilevanza, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01); che, nello specifico, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. la pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che il vizio censurabile a norma di detta disposizione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01), dovendosi anche ribadire che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in da