Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and infundamented legal arguments regarding criminal leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Zichittella inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the determination of the crime's date and the application of specific statutory provisions for non-punishability and mitigating circumstances. The court rejected these claims because factual disputes belong to lower courts and the legal arguments were manifestly unfounded or merely repetitive of already decided issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review factual determinations made by lower courts, and its review of legal application is limited to manifest errors, excluding the re-evaluation of evidence or logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICHITTELLA IGNAZIO, nato a Marsala il 30/01/1994 avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zichittella Ignazio; considerato che, con il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la determinazione del tempus commissi delicti, si solleva una quaestio facti, la quale è rimessa all'accertamento dei giudici di merito e come tale è insindacabile in questa sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti dalla difesa, e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, ha compiutamente esplicato le diverse ragioni per cui, nel caso di specie, non ricorrono i requisiti richiesti per l'operatività della causa di non punibilità de qua (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01;
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01); che, inoltre, con il medesimo motivo di ricorso, si è lamentata, invero, più che un vizio riconducibile all'art. 606, primo comma, cod. proc. pen., una decisione erronea circa la non ritenuta sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione della speciale tenuità dell'offesa, in quanto fondata su una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione del materiale probatorio, dovendosi, invece, a tale proposito ribadire la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); ritenuto che anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) (il terzo motivo) e n. 6) (il quarto motivo), cod. pen., risultano entrambi privi di specificità e manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrui argomenti giuridici dalla Corte territoriale (come risulta, rispettivamente, dalle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, infatti, il giudice d'appello ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte, e precisamente, da un lato, quello secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, occorre considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, comprensivi anche di quelli non immediati (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01;
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695- 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); e dall'altro lato, quello in base al quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, risultando insindacabile in questa sede, se sostenuta, come nel caso di specie, da corrette e logiche argomentazioni giuridiche (tra le altre, si veda:
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i