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Ordinanza — n. 36424/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing calculation error as it falls within trial judge's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Messina Samuele inadmissible due to a lack of standing to challenge sentencing calculations. The appellant argued the lower court erred in its penalty dosimetry, but the Court held that assessing aggravating and mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the Court refused to re-evaluate the sentence's congruity, ruling that such matters are excluded from cassation review unless the judgment is arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of sentencing factors and the determination of the penalty base constitute the discretionary power of the trial judge, rendering any challenge to the congruity of the sentence inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility dosimetry review trial judge power abuso di impianti di telecomunicazioni infrazione qualificata inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE, nato a Carmagnola il 17/10/1997 avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Messina Samuele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché il ricorrente ha, di fatto, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, e per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); che il profilo del trattamento sanzionatorio (come emerge in particolare dalla pag. 3 della sentenza impugnata) è stato congruamente motivato, con preciso riferimento alle modalità del fatto e agli elementi di disvalore posti a base della decisione, dovendosi ribadire sul punto come, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità sul giudizio sanzionatorio quando questo risulti motivato in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e l'onere argomentativo del giudice sia adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2