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Ordinanza — n. 36423/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Scalici Giuseppe inadmissible due to the generic nature of the ground contesting excessive sentencing. The appellant argued the sentence was excessive under Article 640-bis of the Penal Code, but the court found the complaint lacked specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c), of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and the appeal failed to provide necessary details for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific elements, as sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

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generic appeal ground sentencing discretion Code of Criminal Procedure inadmissible appeal specific elements requirement pubblicità dei prezzi sorveglianza sui prezzi pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 640-bis c.p.
Letto il ricorso di Scalici Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod.
art. 640-bis cod. pen
Letto il ricorso di Scalici Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALICI GIUSEPPE, nato a Palermo il 07/12/1967 avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scalici Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta sul punto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, il suddetto motivo, per come formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice sul punto è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.