Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Agusta Salvatore inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing calculation. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the complaint repetitive of arguments already rejected in the appellate court and failed to meet the statutory requirement for specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely repetitive; general complaints about sentencing excessiveness without concrete new arguments are inadmissible as they fall within the discretion of the trial court governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE, nato ad Asti il 22/07/1972 avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Agusta Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in questa sede, in quanto reiterativo giacché si fonda su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, oltre che non sorretto da pertinenza censoria e concreta specificità, poiché basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla mancanza di specificità del motivo deriva l'inammissibilità del ricorso; che, inoltre, il medesimo motivo di censura, lamentando l'eccessività della pena per avere la Corte territoriale ridotto solamente la pena pecuniaria e non anche quella detentiva, è anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice, con motivazione esente dai vizi contestati dal ricorrente, risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare, le pagg. 7- 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 202