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Ordinanza — n. 36417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Scerra inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the inclusion of a specific crime and a different legal qualification, but the court found these grounds lacked the necessary specificity required by law. Consequently, the court ruled that the arguments were merely complaints without new factual details, violating procedural standards for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating lower court arguments without providing new factual correlations or distinct legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure code reiteration of arguments appellate review standards infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni rifiuti urbani

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 493-ter cod. pen
Letto il ricorso di Scerra Vito; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, la mancata integrazione del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
art. 647 cod. pen
ascritto all'odierno ricorrente per assenza dell'elemento soggettivo e l'erronea omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA VITO, nato a Licata il 18/02/1981 avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scerra Vito; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, la mancata integrazione del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente per assenza dell'elemento soggettivo e l'erronea omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod. pen., risultano non consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il primo, ed essendo entrambi privi della necessaria specificità, prospettando censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2, con riferimento al primo motivo di ricorso, e le pagg. 2 e 3 con riferimento al secondo motivo di ricorso); che, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.