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Ordinanza — n. 36416/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding witness testimony evaluation in aggravated damage case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds challenging the lower court's evaluation of witness testimony. The appellant argued for a different assessment of evidence, but the court found these complaints merely repetitive of issues already rejected with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must be specific and directly correlate with the contested decision; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without addressing the specific reasoning of the lower court result in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity witness testimony evaluation aggravated damage inadmissible appeal court costs procedural law Cassazione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE AGOSTINI ALEX, nato a Castellamonte il 17/11/1981 avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Agostini Alex; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali effettuata dai giudici di merito ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato a lui ascritto, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici; che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità;

• che, inoltre, pur avendo formalmente prospettato, tra l'altro cumulativamente, un vizio motivazionale, le doglianze difensive tendono, invero, a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che, nella specie, il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi di logicità e contraddittorietà paventati dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato de quo e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 se