Italian Court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Nour Fouad inadmissible and ordered him to pay court costs. Fouad argued that the lower court failed to acquit him of attempted robbery under Article 129 of the Criminal Procedure Code due to insufficient evidence. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was too generic and lacked the specific factual elements required by Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court held that the appeal could not exercise its supervisory role without precise identification of the errors in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and fails to specify the factual elements underlying the criticism, preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUR FOUAD (CUI 0388RX4), nato a Ivrea il 29/07/1991 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nour Fouad; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in favore dell'odierno ricorrente per insussistenza di sufficienti elementi idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina a lui ascritto, non è consentito dalla legge, essendo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica con la necessaria precisione e specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.