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Ordinanza — n. 36414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest and inadmissibility due to generic and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mangogna Vincenzo inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's sentencing regarding mitigating and aggravating circumstances, but the court found the appeal lacked interest and was based on generic, repetitive arguments already made in the second instance. Consequently, the lower court's decision was upheld without substantive review of the legal merits.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. An appeal is inadmissible if it lacks interest or is generic and fails to specify the grounds for the challenge, rendering it merely repetitive of prior proceedings.

Parole chiave

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lack of interest appeal generic appeal grounds repetitive arguments inadmissibility mitigating circumstances application non-punishability cause rejection divieto di demolizione violazione della licenza edilizia zona di ville

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; osservato che il medesimo motivo di ricorso, unitamente al secondo, lamentando, rispettivamente, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
4 della sentenza impugnata); che, inoltre, il secondo motivo di ricorso risulta anche generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 62 -bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.; osservato che il medesimo motivo di ricorso, unitamente al secondo, lamentando, rispettivamente, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGOGNA VINCENZO, nato a Marsala il 13/12/1996 avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mangogna Vincenzo; considerato che il primo motivo di ricorso è connotato da carenza di interesse da parte dell'odierno ricorrente, oltre che da manifesta infondatezza, là dove contesta vizio di motivazione in relazione a una asserita mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., dal momento che, invero, è da ritenersi confermato da parte della Corte territoriale quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha applicato le suddette circostanze ritenendole, tuttavia, equivalenti rispetto alla contestata aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen.; osservato che il medesimo motivo di ricorso, unitamente al secondo, lamentando, rispettivamente, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano entrambi aspecifici, perché riproduttivi di censure già dedotte in appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni meramente assertive e anapodittiche della correttezza della sentenza impugnata), senza prendere in considerazione, per confutarle, le congrue argomentazioni giuridiche in virtù delle quali la Corte territoriale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'operatività della particolare tenuità del fatto e, dunque, per il medesimo motivo, l'ha esclusa (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, il secondo motivo di ricorso risulta anche generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre