Italian Court dismisses appeal claiming victim's testimony alone proves robbery liability under Art. 192 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Muhammad Kamran Baig inadmissible regarding the conviction for robbery. The appellant argued that the lower court's reliance solely on the victim's statements violated procedural rules, but the court affirmed that such statements can independently establish criminal liability if credibility is rigorously verified. The decision upheld the appellate court's thorough assessment of the victim's consistent and credible testimony, rejecting the request for a re-evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The rules of Article 192, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure do not apply to the statements of the victim, which may legitimately serve as the sole basis for establishing the accused's criminal liability, provided the court conducts a rigorous verification of the declarant's credibility and the intrinsic reliability of their narrative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMAD KAMRAN BAIG, nato in Pakistan il 09/09/1986 avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Muhammad Kamran Baig; considerato che l'unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di un telefono cellulare di cui al capo a) dell'imputazione, in quanto desunta dalle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, è manifestamente infondato; che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01); che la Corte d'appello di Brescia ha compiuto una penetrante e rigorosa verifica della credibilità della persona offesa Simone Ferron e dell'attendibilità del suo racconto (verifica che occupa le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata), pervenendo a evidenziare come dalla stessa emergesse come il Ferron, sugli elementi che costituivano il nucleo fondante dei fatti in contestazione, non avesse mostrato incertezze né si fosse contraddetto (pag. 8 della sentenza impugnata); che le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dalla lettura della sentenza impugnata, quest'ultima circostanza si deve ritenere assente nel caso di specie, mentre le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare delle effettive manifeste contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Brescia, appare sostanzialmente diretta a ottenere un'inammissibile rivalutazione della credibilità del Ferron e dell'attendibilità del suo racconto; che la Corte d'appello di Brescia ha altresì congruamente motivato in ordine all'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti che era stata fornita dall'imputato (pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 1