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Ordinanza — n. 36409/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to raise grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for specific criticism of the lower court's reasoning regarding criminal liability and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage and were not previously raised before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and argumentative, merely repeating those already rejected, or if mitigating circumstances were not previously deduced in accordance with procedural requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation failure to raise grounds reiteration of rejected claims procedural time limits mitigating circumstances appellate court review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.), né, prima, come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 597 cod. proc. pen.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Marras Alessio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.
art. 597 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS ALESSIO, nato a Cagliari il 27/01/1976 avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marras Alessio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché, dall'esame degli atti processuali, risulta che la censura non è stata previamente dedotta né in udienza davanti alla Corte d'appello (anche per sollecitarne un'applicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.), né, prima, come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.