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Ordinanza — n. 36407/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36407/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36407/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU VALENTINA, nata a Monza il 03/10/1987 avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Valentina Frau; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 512 e 546 cod. proc. pen., sull'assunto che, a seguito dell'espunzione dal materiale probatorio, operata dalla Corte d'appello di Milano, delle sommarie informazioni che erano state rese dall'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale rapinato (la "Rinascente" di Monza) Marku Nike, «le residue risultanze non risultano sufficienti» ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, atteso che la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente argomentato la sufficienza delle dichiarazioni della testimone Maria Cardaci, capo-area del piano donna della suddetta "Rinascente", le quali erano state già valorizzate anche dal giudice di primo grado, a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputata, evidenziando come la Cardaci l'avesse riconosciuta e avesse riferito come la Frau, dopo avere occultato della merce in una borsa, previa asportazione dei sistemi antitaccheggio, si fosse allontanata con la refurtiva dopo avere spinto e strattonato l'addetto alla sicurezza (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), senza che la ricorrente abbia specificamente contestato tali dichiarazioni testimoniali, le quali appaiono evidentemente sufficienti a ritenere integrato il delitto di rapina impropria che è stato attribuito alla ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di Milano, della circostanza attenuante prevista da tale invocata disposizione, è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto del valore di C 400,00 della merce rapinata, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. (Fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato; la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36407/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Valentina Frau; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 512 e 546 cod. proc. pen., sull'assunto che, a seguito dell'espunzione dal materiale probatorio, operata dalla Corte d'appello di Milano, delle sommarie informazioni che erano state rese dall'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale rapinato (la "Rinascente" di Monza) Marku Nike, «le residue risultanze non risultano sufficienti» ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, atteso che la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente argomentato la sufficienza delle dichiarazioni della testimone Maria Cardaci, capo-area del piano donna della suddetta "Rinascente", le quali erano state già valorizzate anche dal giudice di primo grado, a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputata, evidenziando come la Cardaci l'avesse riconosciuta e avesse riferito come la Frau, dopo avere occultato della merce in una borsa, previa asportazione dei sistemi antitaccheggio, si fosse allontanata con la refurtiva dopo avere spinto e strattonato l'addetto alla sicurezza (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), senza che la ricorrente abbia specificamente contestato tali dichiarazioni testimoniali, le quali appaiono evidentemente sufficienti a ritenere integrato il delitto di rapina impropria che è stato attribuito alla ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di Milano, della circostanza attenuante prevista da tale invocata disposizione, è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto del valore di C 400,00 della merce rapinata, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. (Fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato; la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite reati economici danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia perdite economiche reato di poca entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU VALENTINA, nata a Monza il 03/10/1987 avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valentina Frau; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 512 e 546 cod. proc. pen., sull'assunto che, a seguito dell'espunzione dal materiale probatorio, operata dalla Corte d'appello di Milano, delle sommarie informazioni che erano state rese dall'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale rapinato (la "Rinascente" di Monza) Marku Nike, «le residue risultanze non risultano sufficienti» ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, atteso che la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente argomentato la sufficienza delle dichiarazioni della testimone Maria Cardaci, capo-area del piano donna della suddetta "Rinascente", le quali erano state già valorizzate anche dal giudice di primo grado, a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputata, evidenziando come la Cardaci l'avesse riconosciuta e avesse riferito come la Frau, dopo avere occultato della merce in una borsa, previa asportazione dei sistemi antitaccheggio, si fosse allontanata con la refurtiva dopo avere spinto e strattonato l'addetto alla sicurezza (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), senza che la ricorrente abbia specificamente contestato tali dichiarazioni testimoniali, le quali appaiono evidentemente sufficienti a ritenere integrato il delitto di rapina impropria che è stato attribuito alla ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di Milano, della circostanza attenuante prevista da tale invocata disposizione, è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto del valore di C 400,00 della merce rapinata, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. (Fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato; la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10