Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific factual or legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe D'Ippolito's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the lower court's reasoning. D'Ippolito claimed a lack of motivation for the conviction of fraud but failed to provide specific factual or legal grounds to challenge the appellate court's findings. The court ruled that without a precise confrontation with the specific arguments used by the second instance, the appeal violates procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal based on a lack of reasoning is inadmissible if the appellant fails to specify the exact factual and legal grounds for the alleged defect and does not specifically confront the arguments used by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IPPOLITO GIUSEPPE, nato a Taranto il 19/06/1982 avverso la sentenza del 29/11/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe D'Ippolito; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce, rispettivamente, la manifesta illogicità della motivazione (primo motivo) e la mancanza o insufficienza della motivazione (secondo motivo) con riguardo, per entrambi i motivi, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a lui ascritto, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono del tutto generici, atteso che, nel formulare gli stessi, il ricorrente il ricorrente ha del tutto omesso sia di indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto che integrerebbero gli invocati vizi motivazionali sia di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di criticare specificamente le argomentazioni che sono state poste a base della stessa; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emerga alcuno dei denunciati vizi motivazionali contemplati dalla lett.
e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come l'imputato fosse risultato sia l'intestatario dell'utenza telefonica tramite la quale si era svolta la contrattazione con la persona offesa sia il destinatario del vaglia postale che gli era stato inviato dalla stessa persona offesa e come lo stesso vaglia fosse stato da lui personalmente incassato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.