Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA MARCO, nato a Milano il 06/05/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Scatà Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità essendo aspecifico; che, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nello specifico, il giudice d'appello, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, con congrui e non illogici argomenti giuridici, ha ricavato elementi da porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valutate positivamente in relazione alla loro attendibilità, non solo dal versamento della somma di denaro a titolo di risarcimento effettuato dall'odierno ricorrente, ma anche dalle sue spontanee dichiarazioni (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, in particolare per quanto concerne la censura circa la credibilità della persona offesa, in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv 265104-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione dei doveri professionali licenziamento per motivi economici indennità per menomazione dell'integrità licenziamento immediato per truffa marchio sociale etica imprenditoriale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA MARCO, nato a Milano il 06/05/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scatà Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità essendo aspecifico; che, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nello specifico, il giudice d'appello, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, con congrui e non illogici argomenti giuridici, ha ricavato elementi da porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valutate positivamente in relazione alla loro attendibilità, non solo dal versamento della somma di denaro a titolo di risarcimento effettuato dall'odierno ricorrente, ma anche dalle sue spontanee dichiarazioni (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, in particolare per quanto concerne la censura circa la credibilità della persona offesa, in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis:

Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv 265104-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settemb